Dipartimento di Scienze della Salute

Università Magna Graecia di Catanzaro

Regolamento del Dipartimento

TITOLO I
IL DIPARTIMENTO

ART. 1 – Ambito di applicazione 
II presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Salute, Università “Magna Græcia” di Catanzaro. 

ART. 2 – Definizione e finalità 
1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa per la gestione delle attività di ricerca; promuove, coordina, verifica e pubblicizza tali attività, fermo restando l'autonomia di ogni singolo docente.

2. Il Dipartimento è centro di gestione autonoma.

3. Il Dipartimento persegue le seguenti finalità: svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a delle legge 240/2010. 

ART. 3 – Sede e attrezzature 
Il Dipartimento di Scienze della Salute ha sede e dispone dei locali e delle attrezzature indicate da Decreto Rettorale. Con successivi provvedimenti potranno essere acquisiti nuovi locali ed attrezzature che verranno riportate nell’inventario del Dipartimento e conseguentemente nel conto consolidato dell’Ateneo. 

ART. 4 – Afferenze e Composizione 
1. In prima costituzione, al Dipartimento afferiscono i professori ed i ricercatori di ruolo in base al D.R. n. 0770 del 28.07.2011.

2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo indicato nella nota del Direttore Generale n. 035/DA-R del 14/11/2011, nonché il personale successivamente individuato ed il personale tecnico-laureato già inquadrato presso la/le Cattedra/e dei docenti afferenti al Dipartimento stesso. 
3. Fanno parte del Dipartimento, inoltre, i dottorandi di ricerca, i borsisti, i titolari di assegni o contratti di ricerca ovvero tutte le figure impegnate in attività di ricerca sotto la responsabilità del docente cui sono stati assegnati previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento.

4. La richiesta di afferenza da parte di professori di I e II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato (legge 240/2010) deve essere indirizzata al Direttore ed approvata dalla Giunta e successivamente dal Consiglio di Dipartimento. 
5. La decadenza dell’afferenza al Dipartimento viene applicata in caso di trasferimento presso altro Ateneo ovvero in caso di fine rapporto per raggiunti limiti di età ed in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale di Ateneo. 

ART. 5 – Sezioni 
1. Il Dipartimento può organizzarsi al suo interno in Sezioni al fine di meglio coordinare l'attività scientifica. La composizione di ciascuna Sezione viene proposta dalla Giunta e successivamente approvata dal Consiglio di Dipartimento.

2. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, non hanno autonomia finanziaria, amministrativa e di bilancio.

3. L'organizzazione dell'attività scientifica della sezione può essere curata da un Responsabile proposto al Consiglio di Dipartimento dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti alla Sezione stessa. 

ART. 6 – Fondi 
Il Dipartimento può disporre della dotazione ordinaria di funzionamento e dei seguenti fondi: 
a) finanziamento di progetti di ricerca da parte di Enti pubblici e privati; 

b) proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca; 

c) proventi per prestazioni a pagamento; 

d) contributi liberali o vincolati e donazioni da parte di Enti pubblici e privati; 

e) ogni altro fondo specificatamente destinato per disposizione normativa o per deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione. 

ART. 7 – Organi del Dipartimento 
Sono organi del Dipartimento: Il Direttore, la Giunta ed il Consiglio. 

TITOLO II

IL DIRETTORE

ART. 8 – Attribuzioni e competenze 
1. Il Direttore: 
a) rappresenta il Dipartimento; 

b) ha le funzioni di direzione e coordinamento; 

c) presiede e convoca la Giunta ed il Consiglio di Dipartimento; 

d) cura l’esecuzione delle relative deliberazioni; 

e) emana atti e direttive necessari per la gestione organizzativa ed amministrativa del Dipartimento stesso in conformità a quanto previsto in via regolamentare;
f) Il Direttore del Dipartimento può stipulare Contratti e Convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati nell’ambito dei propri fondi e delle risorse umane e strumentali di pertinenza del Dipartimento medesimo, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento; 
f) predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i bilanci ed i rendiconti; 

g) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e 
dei regolamenti;

h) mantiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dagli Uffici della Segreteria Amministrativa. 

ART. 9 – Durata della carica ed incompatibilità 
1. La carica di Direttore è incompatibile con altre cariche accademiche e con quella di Direttore di Dipartimento assistenziale, fatta eccezione per la carica di componente del Senato Accademico se il Direttore è eletto a farne parte.

2. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. 
3. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 

ART. 10 – Vice-direttore 
1. Il Direttore può designare un Vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

2. Il mandato del Vice-direttore coincide con quello del Direttore.

3. Il Vice-direttore deve essere un professore o un ricercatore di ruolo con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina. 

ART. 11 – Elezioni 
1. Il Direttore è un professore di ruolo di prima fascia afferente al Dipartimento che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. È eletto da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento con diritto al voto. 
2. Le elezioni sono indette in base al Regolamento elettorale ed allo Statuto di Ateneo.
3. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per la elezione del nuovo Direttore deve essere disposta entro 15 giorni con provvedimento del Rettore. In questo caso il Consiglio è presieduto dal Decano o dal più anziano nel ruolo.
4. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale.
5. Il Vice-direttore è nominato con decreto del Direttore. 

TITOLO III
GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Art. 12 – Composizione 
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la Giunta è composta da 9 membri compresi il Direttore ed il Vice-direttore, essendo il Dipartimento di Scienze della Salute costituito da un numero di docenti superiore a 60 (art. 10, comma 12 dello Statuto di Ateneo);

2. Il Direttore ed il Vice-Direttore sono membri di diritto. Gli altri componenti vengono eletti tra i componenti del Consiglio nel numero di tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori di ruolo, secondo quanto indicato nello statuto di Ateneo. Nel caso di mancanza del Vice-direttore, la Giunta è integrata da un professore di I fascia eletto secondo le norme del Regolamento elettorale (art.10, comma 12 dello Statuto di Ateneo). 
3. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento.

4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.

5. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto per ogni categoria. 
6. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.

7. I componenti della Giunta sono rieleggibili una sola volta secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale e dallo statuto di Ateneo. 

ART. 13 – Funzioni 
1. La Giunta: 
a)  propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento; 

b)  propone, per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la 
contabilità dell'Università, l'acquisto dei beni, l'esecuzione dei lavori e la fornitura di servizi;

c) propone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Consiglio di Amministrazione; 
d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al conto consuntivo;

e) coadiuva il Direttore nell’elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Dipartimento; 
f) propone al Consiglio di Dipartimento la costituzione di commissioni preposte all'aggiudicazione delle gare poste in essere dalla struttura. Tali Commissioni devono essere formate da esperti componenti del Consiglio di Dipartimento in base alle caratteristiche dei materiali ovvero delle attrezzature da acquisire con la partecipazione di un componente della Segreteria Amministrativa. 
g) propone al Consiglio di Dipartimento la costituzione di Sezioni secondo quanto indicato nell’art. 5 del presente regolamento.

h) garantisce e coordina l’attività didattica svolta da singoli docenti afferenti al Dipartimento 

ART. 14 – Convocazione 
1. La Giunta è convocata dal Direttore ogni qualvolta sia necessario con preavviso di almeno tre giorni. La convocazione deve contenere l'ora, la data e la sede della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente individuato dal Direttore per tutta la durata del mandato. 
3. Ai sensi del Regolamento generale di Ateneo può essere convocata una riunione di Giunta con carattere di urgenza. 

TITOLO IV
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

ART. 15 – Composizione 
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da: 
a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede; 

b) i professori, i ricercatori di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento. Possono, inoltre, partecipare al Consiglio anche i tecnici laureati senza diritto al voto.

2. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze o parti di adunanze del Consiglio anche assegnisti e contrattisti di ricerca nonché eventuali altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento senza diritto al voto.

3. Al Consiglio di Dipartimento partecipa anche un rappresentante degli Uffici Amministrativi con funzioni di Segretario verbalizzante, senza diritto al voto. 

ART. 16 – Elezioni delle rappresentanze 
Le elezioni sono indette in base al regolamento elettorale (D.R. 771/2011) ed allo statuto (D.R. 657/2011) dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro. 

ART. 17 – Competenze
1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Il Consiglio di Dipartimento propone al Senato Accademico: 
a) il Regolamento di Dipartimento; 

b) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca ed all’acquisizione dei relativi 
finanziamenti;

c) iniziative relative ai corsi di studio incluso il numero di studenti iscrivibili annualmente ai suddetti corsi in accordo con la struttura di raccordo cui afferisce.

3. Il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata di Professori e Ricercatori ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera e), e dell’art. 24, comma 2, lettera d), legge 240/2010. La proposta di chiamata dei professori di prima fascia dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia mentre la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

4. Il Consiglio elegge la Giunta di Dipartimento, i rappresentanti dei docenti presso le Scuole di Medicina e Chirurgia, Farmacia e Nutraceutica ed eventuali altre Scuole di successiva istituzione in base al Regolamento elettorale di Ateneo, e può costituire commissioni con eventuale delega per specifiche funzioni.

5. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre:

a) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse anche in base a quanto specificato nell’art. 13, comma 1-f;

b) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso le Strutture di Raccordo l'attività didattica degli afferenti al Dipartimento relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività didattiche la cui gestione è affidata al Dipartimento stesso;

c) assicura l’applicazione del regolamento in merito al conferimento di assegni di ricerca (D.R. n. 686 del 13.07.2011 come modificato dal DR n. 363 del 06.04.2016) soprattutto in relazione agli artt. 11 (diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca), 12 (decadenza, recesso, risoluzione), 13 (valutazione e rinnovo dell’assegno), 14 (Titolari di assegni per ricerca nei settori scientifico- disciplinari dell’area medico-clinica); 
d) propone l'utilizzo delle risorse umane; 

e) dispone l’utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; 

f) delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; 

g) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento; 

h) esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti 
di Ateneo e dalle disposizioni normative;

i) Il Consiglio di Dipartimento autorizza il Direttore del Dipartimento alla stipula di Contratti e Convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati nell’ambito dei propri fondi e delle risorse umane e strumentali di pertinenza del Dipartimento medesimo. 

ART. 18 – Convocazione 
1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-direttore.

2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri. 
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a ciascun avente diritto presso la sede in cui presta servizio, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 12 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati. 
5. La convocazione deve contenere data, ora e sede della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. 

ART. 19 – Ordine del giorno 
1. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento e comunque secondo le modalità indicate nel regolamento Generale di Ateneo.

2. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo col consenso della maggioranza dei presenti alla seduta del Consiglio con diritto al voto e comunque secondo quanto indicato nel Regolamento Generale di Ateneo. 

ART. 20 – Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio 
La registrazione delle presenze di ciascun componente alle adunanze del Consiglio è attribuita alla competenza esclusiva del Dipartimento nel rispetto delle disposizioni legislative e normative vigenti. 

ART. 21 – Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse 
1. Le sedute sono valide solo se presiedute dal Direttore o dal Vice-Direttore e se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione. 
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, giorno ed ora.

4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona od i suoi parenti o affini entro il 4° grado. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale. 
5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti secondo quanto indicato nel Regolamento Generale di Ateneo. 
6. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque secondo quanto specificato nel Regolamento Generale di Ateneo. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza. 
7. Il Direttore può invitare persone non appartenenti al Dipartimento a partecipare come uditori od esperti; gli stessi dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione. 

ART. 22 – Deliberazioni e verbalizzazioni 
1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate.

2. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni su materie che riguardano le persone ed i posti di professori di seconda fascia partecipano i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di ricercatore partecipano i professori di prima e seconda fascia ed i ricercatori. 
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante come specificato nell’art. 15, comma 3 del presente regolamento.

4. Al Direttore ovvero al Vice-direttore è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni. 
5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative delibere.

6. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al segretario verbalizzante nel corso della seduta successiva. 
7. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni (che esplicitano l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti).

8. I verbali o parti di verbali non approvati nella stessa seduta sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono. 
9. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.  
10. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento può essere esercitato nel rispetto delle leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.

11. Le deliberazioni possono, ove possibile, essere consultate nella specifica pagina web. 

ART. 23 – Modalità di Votazioni 
Le votazioni sono assunte a voto palese o comunque secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo. 

ART. 24 – Ufficio di Segreteria amministrativa 
1. Le funzioni di Ufficio di Segreteria Amministrativa sono disposte dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

2. L’Ufficio di Segreteria Amministrativa, tra l'altro: 
a)  coordina l'attività amministrativa; 

b)  cura l’applicazione delle norme fiscali e tributarie, previdenziali ed assistenziali; 

c)  collabora col Direttore per le attività volte al miglior funzionamento della struttura; 

d)  effettua ogni controllo contabile; 

e)  verifica la regolarità formale e fiscale dei documenti contabili; 

f)  partecipa con un proprio rappresentante alle riunioni delle Commissioni proposte dalla 
Giunta ed approvate dal Consiglio di Dipartimento, per l’aggiudicazione di gare poste in essere dalla Struttura. 

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 25 – Approvazione e modifica del regolamento 
1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento di funzionamento da sottoporre al Senato Accademico.

2. Il Regolamento è emanato con Decreto Rettorale.

3. Modifiche od integrazioni al regolamento sono approvate con le modalità di cui ai commi 1 e 2. 
4. Le modificazioni correlate al Regolamento Generale di Ateneo e riguardanti presente Regolamento, sono automaticamente recepite ed efficaci.

5. Qualsiasi altra norma è subordinata al Regolamento Generale di Ateneo 

ART. 26 - Entrata in vigore 
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.